PROMOZIONE – Illeciti 2015/16: termini non osservati, la Corte d’Appello dichiara inefficace la decisione di primo grado
Termini non osservati nel primo grado di giudizio: la Corte d’appello federale estingue il procedimento disciplinare a carico del Manduria Sport, di Antonio Obiettivo (all’epoca dirigente della Pro Italia Galatina), di Costantino Masciullo (all’epoca presidente della stessa società), di Antonio Renis (all’epoca calciatore della Toma Maglie), Lorenzo Adamuccio (all’epoca dirigente della Toma Maglie) e di Cosimo (Mino) Manta (all’epoca dirigente dell’Us Galatone) per i fatti degli illeciti sportivi commessi durante il campionato di Promozione pugliese 2015/16 e sanzionati dal Tribunale federale di Bari con sentenza del 29 maggio scorso. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, secondo l’art. 34 bis del CGS.
Lo ha deciso, per l’appunto, la Corte d’Appello Federale, presieduta dal giudice Sergio Santoro, al termine della sentenza che si è tenuta oggi a Roma.
Questo il breve comunicato: “La CFA, riuniti peliminarmente i reclamo nn 1, 2, 3, 4, 5 e 6 come rispettivamente proposti delle società Asd UG Manduria e dai sigg. Obbiettivo Antonio Salvatore, Masciullo Costantino, Renis Antonio, Adamuccio Lorenzo, Manta Cosimo, li dichiara estinti ai sensi dell’art. 34 bis, commi 4 e 6 CGS e dichiara l’inefficacia della decisione impugnata. Dispone restituirsi i contributi”.
In particolare, questo annulla la retrocessione all’ultimo posto del campionato di Prima Categoria/C del Manduria (che avrebbe comportato l’automatica retrocessione in Seconda Categoria) e riposiziona il club biancoverde in posizione di vantaggio per un eventuale ripescaggio in Promozione.