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MANDURIA – TFT Puglia, penalizzazione e ammenda per il club biancoverde. Palmisano: “Offesa al lavoro della società e dei ragazzi”

Brutte notizie per il Manduria, costretto a subire la penalizzazione di un punto in classifica e a pagare un’ammenda di mille euro per via della questione  risalente al campionato di Promozione 2015/16 (LEGGI QUI).

Questo il testo del Comunicato ufficiale LND del 14 gennaio scorso:

Il Tribunale Federale Territoriale Puglia, composto dal Presidente Avv. Giancarlo De Peppo,
dall’Avv. Giuseppe Conte (relatore) e dall’Avv. Antonio Contaldi, con il Rag. Giacomo Lattanzi
quale segretario, decidendo sul deferimento proposto dalla Procura Federale della Figc nel
procedimento disciplinare 7123/102 pfi 19-20 a carico del Sig. Giuseppe Spadavecchia: Soc. U.G.
Manduria Sport: Soc. ASD Pro Italia Galatina

DICHIARA

a) Il sig. Giuseppe Spadavecchia, all’epoca dei fatti Presidente e legale rapp.te pro tempore
della U.G. Manduria Sport responsabile della violazione a lui ascritta nell’atto di deferimento al
capo 1) di incolpazione, violazione dell’art.7 comma 7 del previgente CGS (oggi art.30, comma
7, del nuovo CGS) applicando allo stesso la sanzione dell’inibizione per anni 1 e la sanzione di
euro 30.000,00 di ammenda;

b) La Società U.G. Manduria Sport, responsabile a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’art.4 comma 1 previgente CGS (oggi art.6 comma 1 del nuovo CGS) per la violazione
addebitata al predetto Sig. Spadavecchia , come a lui contestata al capo 1) di incolpazione
dell’atto di deferimento, applicando alla stessa la sanzione dell’ammenda di euro 1.000,00,
nonché la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato in corso;

c) La Società A.S.D. Pro Italia Galatina, responsabile a titolo di responsabilità oggettiva ai
sensi dell’art.4, comma 2, previgente CGS (oggi art.6, comma 2, del nuovo CGS) per le azioni
e comportamenti posti in essere dal Sig. Antonio Obiettivo in violazione dell’art.1 bis, comma
1, del previgente CGS (oggi art.4, comma 1, del nuovo CGS), così come contestati al capo 3)
di incolpazione dell’atto di deferimento, applicando ad essa la sanzione dell’ammenda di euro
500,00 da scontarsi nel caso in cui la società dovesse iscriversi ad un campionato FIGC.
Motivazione nei termini di cui all’art. 82, comma 4, nuovo C.G.S.

A breve giro di posta, arriva la nota ufficiale dell’attuale presidente del Manduria, Elio Palmisano:

“Pensavo, o meglio speravo, che la macchina del fango utilizzata già in estate nei confronti dell’Ug Manduria Sport fosse stata cancellata dall’appello vinto a luglio. Così, evidentemente, non è stato. Ancora una volta la Federazione ha deciso di penalizzare oltremodo la nostra società. E, non è un caso, che a sentenziare la penalizzazione di 1 punto e l’ammenda di mille euro, siano gli stessi Avvocati di quest’estate. Che, forse, non hanno ancora capito che dinanzi a loro c’è un uomo che non ha nessuna voglia di mollare.

Come mai quest’estate non si è presa in carico anche questa ennesima telefonata durante il processo per illecito sportivo? E’ un quesito a cui non so dare risposta, almeno per ora. Perché abbiamo deciso (l’intera società) di andare avanti e di ritornare a battagliare in Tribunale. Ancora una volta, in qualità di Presidente, non avrò nessun problema a rivolgermi a Roma nelle sedi competenti e, qualora ce ne fosse bisogno, rivolgermi al Coni.

No, non è l’ammenda di mille euro che non mi fa dormire. Abbiamo speso tanti soldi per ridare lustro ad una società che non vedeva la luce da tempo. Ma quel punto di penalizzazione è un’offesa al lavoro che questa società, questo staff tecnico, questi ragazzi, stanno facendo. E che questa città merita. Perché noi i punti siamo abituati a conquistarli sul campo. Altri sono bravi a toglierli dietro una scrivania. E questo a noi, a me, non piace”.

Questa è la nuova classifica:

Racale 38
V. Matino 37
Ostuni 35
Manduria 33
Sava 30
Taurisano 28
Maglie 26
AS Avetrana 23
Novoli 19
De Cagna 16
Aradeo 16
Brilla Campi 15
Carovigno 14
Salento Football 7
Veglie 7

Maglie -6; Manduria -1