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ECCELLENZA – Molfetta-Corato e partite della 21ª giornata: le decisioni del Giudice sportivo

Il Giudice sportivo ha detto la sua sul caso Molfetta-Corato, esprimendosi sul ricorso della società ospite volto ad ottenere la vittoria a tavolino per via del presunto infortunio subito dal suo calciatore Olibardi dopo essere, a detta dei neroverdi, stato colpito da una bottiglietta d’acqua sulla testa. Il Giudice, analizzando i referti e i supplementi dell’arbitro e le immagini tv, ha precisato:

1) che il tesserato n. 17 del CORATO, OLIBARDI DAVIDE, era a terra poiché infortunato in seguito a fallo di gioco e non è mai stato colpito da una bottiglietta d’acqua;

2) che il tesserato n. 3 del CORATO, SANTORO STEFANO, è stato colpito da tale bottiglietta e l’ha subito dopo rilanciata verso i tifosi del MOLFETTA: a seguito di tale contegno è stato espulso dall’Arbitro;

3) che dopo l’espulsione del n. 3 del CORATO il compagno di squadra OLIBARDI DAVIDE, precedentemente infortunato, si rialzava e riprendeva a camminare, salvo poi accasciarsi nuovamente in un secondo momento, dopo un colloquio con un compagno di squadra non identificato.

Il Direttore di gara ha confermato quanto segue:

1) che il tesserato n. 17 del CORATO, OLIBARDI DAVIDE, si è infortunato nella zona di centrocampo, a seguito di un fallo di gioco;

2) che medio tempore veniva lanciata in campo una bottiglietta d’acqua che lo colpiva sulla parte bassa della gamba e giammai sulla testa;

3) che, successivamente, l’OLIBARDI si alzava ed andava incontro all’Arbitro protestando, appoggiando anche la mano sul suo braccio;

4) che il capitano del CORATO, VERGORI MANUEL, allontanava il compagno OLIBARDI DAVIDE, incitandolo a restare per terra e fingendo di aver subito un colpo alla testa, causato dalla bottiglia precedentemente lanciata sul terreno di gioco;

5) che, successivamente, veniva lanciato sul terreno di gioco un paio di scarpe senza colpire alcuno;

6) che tali episodi avevano ingenerato tensioni tra le tifoserie, tant’è che un ufficiale dei Carabinieri aveva suggerito all’Arbitro di sospendere la gara per ristabilire la calma (infatti ha avuto luogo una sospensione di 15’);

7) che la gara era terminata regolarmente.

E ancora: “Osserva questo Giudice Sportivo che dal materiale probatorio acquisito non emerge il presupposto sia per l’applicazione dell’art. 10 comma 1 C.G.S. sia dell’art. 10 comma 2 C.G.S..
La dinamica dei fatti descritta dall’Arbitro e dai Commissari di Campo porta ad escludere che il comportamento tenuto dai sostenitori del MOLFETTA abbia influito sul regolare svolgimento della gara o che ne abbia impedito la regolare effettuazione, tantomeno che la società CORATO abbia subito un’alterazione del proprio potenziale atletico in relazione al tesserato OLIBARDI DAVIDE.

Quanto all’art. 10 comma 1 C.G.S. l’Arbitro ha confermato che la tensione tra le due tifoserie era rientrata nel corso della sospensione della gara e che quest’ultima era terminata regolarmente: sul punto è doveroso precisare che al momento della sospensione (23’ del 2° tempo) il MOLFETTA CALCIO conduceva per 2 – 0.

Quanto all’art. 10 comma 2 C.G.S. l’Arbitro ed i Commissari hanno escluso che il tesserato OLIBARDI DAVIDE sia stato colpito da una bottiglietta d’acqua sulla testa.

Tutti hanno confermato che era a terra per un infortunio di gioco e che, dopo essersi rialzato ed avvicinato al Direttore di gara toccandogli persino il braccio, è ricaduto per terra dopo aver comunicato con il capitano VERGORI MANUEL (secondo il supplemento arbitrale del 28/01/2020) o con un compagno di squadra non identificato (vedi supplementi dei Commissari di campo del 21/01/2020).

In relazione alla documentazione medica allegata al ricorso si rileva che il trauma cranico commotivo ed il trauma distorsivo del rachide cervicale sono stati riferiti dall’OLIBARDI al Medico operante presso l’Ospedale di Molfetta e che tutti gli accertamenti clinici hanno dato esito negativo“.

Pertanto si rigetta il reclamo del Corato; si conferma il 2-0 per il Molfetta; si commina al Molfetta un’ammenda di 600 euro; si squalificano i calciatori Olibardi e Vergori del Corato per due giornate; si addebita la tassa reclamo sul conto del Corato.

Questi gl altri provvedimenti disciplinari sulle gare del 2 febbraio:

CALCIATORIDue giornate per Pietro Salcone (San Severo) e Samuele Muci (Deghi); un turno per Michele Lisi (Martina), Leonardo Mascia (Orta Nova), Francesco Mariano e Alberto Calò (Otranto), Fabio Campanella (Trani), Damiano Partipilo (San Severo), Luca Pipoli (Vieste), Antonio Caputo (Barletta 1922), Domenico Ciardi (A. Barletta), Gabriele Alemanni (Gallipoli), Giuseppe Andriano (UC Bisceglie).

ALLENATORI – Squalifica sino al 6 marzo per Massimo Negro (Deghi).

MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 20 febbraio per Luciano Aucello (San Marco).

La Corte d’Appello, infine, ha respinto il reclamo del San Marco avverso l’ammenda di mille euro per l’allenatore Giuseppe Tancredi, con inibizione, per mancata trasmissione di copia del reclamo alla controparte entro 5 giorni.