TERZA CATEGORIA – Oggi la finale playoff H. Otranto-Seclì ma i gialloverdi protestano…
Si gioca oggi alle 17 la finale playoff del girone B di Terza Categoria tra Hydruntum Otranto e Seclì per candidarsi al primo posto per un eventuale ripescaggio in Seconda Categoria ma la società del presidente Carlo Cafaro, per bocca del suo legale, avv. Antonio Aventaggiato, promette di proseguire la sua battaglia legale per vedersi riconosciuto il diritto alla ripetizione della partita Seclì-Tuglie (1-1 sul campo) del 19 aprile scorso.
IL CASO – Sia il Giudice sportivo di primo grado, che la Corte sportiva d’Appello territoriale, hanno rigettato i reclami. “La A.S.D. Seclì – si legge in una nota del club gialloverde – ha contestato i molteplici e limpidi profili di irregolarità che hanno interessato il citato incontro, in ragione dell’evidente violazione, tanto delle norme FIFA poste a presidio del corretto e leale svolgimento di ogni competizione sportiva, quanto delle norme federali, che di quelle prime regole costituiscono precipua attuazione”. Tale violazione “diviene ancor più grave allorquando trova spazio nell’ambito di una delle più importanti gare di una stagione calcistica”, ossia quel Seclì-Tuglie, decisiva per le sorti di entrambe le squadre perché una vittoria del Seclì avrebbe consentito l’aggancio in vetta alla classifica. Il Tuglie, a fine campionato, è stato promosso direttamente in Seconda Categoria con 51 punti, uno in più rispetto a Seclì e H. Otranto.
L’ESPULSIONE ‘INCRIMINATA’ – Prosegue la nota: “Quantomeno inaccettabile è, dunque, il fatto che un obiettivo così ambizioso, perseguito nel corso di un intero campionato, venga di fatto vanificato in pochi minuti non affatto da demeriti sportivi riconducibili alla singola prestazione della squadra, bensì da una serie di comportamenti assunti dal direttore di gara e dal commissario di campo, in totale spregio delle prefate norme, meglio esplicitate nei motivi che seguono. In particolare è accaduto che al 20° minuto del secondo tempo del match, sul punteggio di 1-0 per il Seclì calcio, a seguito di un contrasto di gioco intervenuto tra il calciatore n. 3 dell’A.S.D. Tuglie ed il n. 9 dell’A.S.D. Seclì Calcio, il direttore di gara provvedeva a decretare l’espulsione del giocatore n. 2 della squadra di casa. A prescindere dagli aspetti inerenti il merito del provvedimento adottato, ciò che ha sconcertato la dirigenza del Seclì è il fatto che tale provvedimento sia scaturito non da un’autonoma determinazione da parte del direttore di gara (il quale, rivolgendo le spalle al calciatore n. 2, non ha in alcun modo potuto vedere la condotta tenuta da questi) bensì dall’indicazione, illegittima ed irrituale, proveniente dal commissario di campo posizionato nel recinto di gioco (che, con chiaro sollevamento congiunto del dito indice e di quello medio, segnalava il n. 2 quale numero di maglia del calciatore resosi responsabile di un “qualche” episodio violento)”.
“RISPETTIAMO LA DECISIONE DELLA CORTE, MA…” – Questo il commento dell’avvocato Aventaggiato sulla sentenza (negativa per il Seclì) della Corte d’Appello territoriale del 21 maggio scorso: “Accogliamo con rispetto la decisione della Corte. Lo avremmo fatto in ogni caso perché crediamo nella giustizia e nel rispetto delle regole. Abbiamo sempre avuto atteggiamento positivo e propositivo, abbiamo sempre pensato che la via più giusta fosse quella di avere atteggiamento corretto, trasparente e rispettoso della legge, delle procedure e dei regolamenti. Lo pensavamo prima e ne siamo ancora più convinti oggi dopo la decisione della Corte Sportiva di Appello”.
RICORSO AL COLLEGIO DI GARANZIA – Il Seclì sta valutando l’opportunità di impugnare anche la sentenza di secondo grado (ci sono 30 giorni di tempo) e rivolgersi al Collegio di Garanzia dello Sport. Intanto la società ha provveduto a richiedere alla Corte sportiva d’Appello copie dei verbali nei quali sono contenute le dichiarazioni rese dall’arbitro e dal commissario di campo in sede d’audizione. “Dichiarazioni mendaci – sottolinea Aventaggiato – proveremo che le dichiarazioni dell’arbitro e del commissario di gara sono palesemente false. Abbiamo una prova schiacciante che offriremo agli organi della giustizia federale”. Il legale, per conto della società, valuta se proporre o meno un esposto alla Procura federale con richiesta d’apertura di procedimento disciplinare verso arbitro e commissario di campo, “finalizzato ad accertare il reale svolgimento degli accadimenti”. “Confidiamo – continua la nota – pertanto, nella lealtà e nella serietà dell’organo inquirente che, attesa la palese meritevolezza e fondatezza dell’esposto, siamo certi provvederà a sentire i soggetti presenti in occasione della gara, nonché a raccogliere ogni altra prova, per poi aprire, qualora ritenga sussistenti violazioni disciplinari, un procedimento a carico del direttore di gara”.
DENUNCIA-QUERELA – Si valuta, infine, “l’opportunità di proporre denuncia–querela nei confronti dell’arbitro all’autorità giudiziaria per falso in scrittura privata”. E, Aventaggiato, conclude: “Il rigetto del reclamo da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale non era inaspettato; tuttavia eravamo convinti che la Corte Sportiva di Appello Territoriale avesse approfondito le circostanze, denunciate con il reclamo ed ampiamente chiarite all’udienza tenutasi in Corte di Appello lo scorso 18 maggio; così non è stato! La decisione presa dal giudice sportivo ha lasciato molta amarezza ed incredulità nell’ ambiente calcistico salentino”.
