SERIE D – Giudice sportivo: pioggia di multe, sanzionate 7 società. Ventitrè calciatori squalificati
Queste le decisioni del Giudice sportivo dopo la trentaduesima giornata del girone H di Serie D.
DIRIGENTI – Tanimi (Cavese) inibito fino all’11 maggio, Cupparo (Francavilla in Sinni) inibito fino al 4 maggio.
MASSAGGIATORI – Petrazzuolo (Scafatese) squalificato fino al 4 maggio.
ALLENATORI – Quattro giornate a Belotti (Cavese); due giornate a De Felice (San Severo).
CALCIATORI – Quattro giornate a Pollidori (Brindisi); tre giornate a Misuraca (Grottaglie); due giornate a Santonocito (Gallipoli), D’Arienzo (San Severo), Russo (Taranto); una giornata per Mangiapane (Gallipoli), Vergori (Manfredonia), Cirillo, Natino (Scafatese), Pioggia, Di Giorgio, Pulci (Francavilla in Sinni), Esposito, Salvestroni, Pinto, D’Anna (Monopoli), Prete, Faccini (Grottaglie), Sica (Gelbison), Ancora (Brindisi), Roghi (Arzanese), Viscuso (Bisceglie), La Torre (Puteolana).
MULTE – 3.500 euro per la Cavese e tre gare da giocare in campo neutro ed a porte chiuse (“Per avere propri sostenitori: per la intera durata della gara lanciato circa cento bottigliette di cui alcune piene sul campo per destinazione. Una di dette bottigliette piene cadeva sul terreno di gioco a circa un metro dal Direttore di gara; a più riprese, durante la gara, lanciato materiale pirotecnico sul campo per destinazione, un fumogeno e tre petardi. Uno dei petardi esplodeva a circa un metro dalla panchina della squadra avversaria provocando la caduta a terra e forte stordimento dell’allenatore e del vice allenatore nonché del Commissario di Campo e di un collaboratore della Procura Federale, rendendo necessario l’intervento dei sanitari. A seguito di tale esplosione, anche su consiglio del Questore e dei Commissari di Campo, il Direttore di gara disponeva la sospensione della gara per circa 5 minuti; al termine della gara, stazionato, in numero di circa 50, davanti all’uscita dell’impianto di gioco al cui interno rimanevano per circa un’ora le due squadre, i dirigenti, i tecnici, gli Ufficiali di gara, i collaboratori della Procura Federale e i Commissari di Campo, sino a quando le Forze dell’Ordine, non riuscivano a farli allontanare. Inoltre due persone non identificate e non iscritte in lista ma chiaramente riconducibili alla società, sostavano durante la gara all’interno del recinto di gioco e, invitati dal Commissario di Campo ad allontanarsi, gli rivolgevano espressioni ingiuriose rifiutandosi di uscire. Le stesse persone, al termine del primo tempo, rivolgevano espressioni gravemente offensive al Direttore di gara mentre questi rientrava all’interno degli spogliatoi. In tale occasione le Forze dell’Ordine facevano allontanare tali soggetti dal recinto di gioco. Sanzione così determinata in considerazione sia della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti, sia della recidiva reiterata e specifica per i fatti di cui ai C.U. nº 41-44-68-79”), 1.000 euro per la Puteolana (“Per avere propri sostenitori introdotto e fatto esplodere nel settore loro riservato un petardo che deflagrava a 5 metri da un A.A. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva reiterata specifica per i fatti di cui ai C.U. 17 – 38 – 41 – 96 – 126”), 600 euro per il San Severo (“Per la presenza indebita, all’interno degli spogliatoi, di persone non identificate e non iscritte in distinta ma chiaramente riconducibili alla società. Tali persone provocavano una accesa discussione con i tesserati della squadra avversaria. Uno di tali soggetti, in risposta all’invito ad uscire dagli spogliatoi da uno dei collaboratori della Procura Federale, gli rivolgeva espressione irriguardosa. Sanzione così determinata anche in considerazione della recidiva anche specifica per i fatti di cui ai C.U. nº 23- 115- 128”), 500 euro per il Manfredonia (“Per avere propri sostenitori tentato, uno, di scavalcare la rete di recinzione degli spalti; lanciato, uno, uno sputo sul terreno di gioco senza colpire alcuno; colpito con estrema violenza un cancello di accesso al recinto di gioco”), 300 euro per il Grottaglie (“Per avere propri sostenitori, più volte nel corso della gara, utilizzato un fischietto simile a quello dell’Arbitro così infastidendo le fasi di gioco”), 300 euro per il Monopoli (“Per avere propri sostenitori introdotto e fatto esplodere un petardo nel settore loro riservato. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”), 200 euro per il Potenza (“Per avere propri sostenitori in campo avverso, acceso un fumogeno nel settore loro riservato. Sanzione così determinata in considerazione della idoneità del materiale pirotecnico utilizzato a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti”).
