SERIE D – Pugno duro del Giudice sportivo su Camisa e sul Nardò: le decisioni
Queste le decisioni del Giudice sportivo dopo le gare del primo turno dei playoff del girone H di Serie D.
CALCIATORI – Quattro giornate a Camisa (Nardò, “Per avere, a gioco fermo, mentre si trovava a terra, colpito con calcio il volto di un calciatore avversario facendolo rimanere a terra per circa un minuto provocandogli ematoma allo zigomo sinistro”); tre giornate per Vitolo (Nocerina, “Per avere a gioco in svolgimento con il pallone lontano colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario che era costretto a ricorrere alle cure mediche”); due giornate per Liberio (Gravina), Mangione (Trastevere).
DIRIGENTI – Costantiello (Gravina) inibito fino al 22 maggio.
SOCIETÀ – 2.500 euro di multa e diffida per il Nardò (“Per avere propri sostenitori in campo avverso, lanciato, al 30’ del secondo tempo, alcune bottigliette di vetro e di plastica all’indirizzo del settore occupato dai sostenitori locali; tentato di aprire un cancello che separava le due tifoserie creando un momento di forte tensione e costringendo le Forze dell’Ordine a richiedere rinforzi; per la intera durata del secondo tempo regolamentare e dei due tempi supplementari, in numero di circa 20, si posizionavano dietro la porta occupata dal portiere della società locale lanciando sputi, acqua e monete all’indirizzo di quest’ultimo; all’8’ del secondo tempo supplementare lanciato un’asta di plastica di circa due metri che non colpiva nessuno. Al termine della gara venivano accertati danni ai servizi igienici del settore loro riservato. Si fa obbligo di risarcire i danni se richiesti e documentati. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al CU nº 102”); 1.800 euro di multa e diffida per il Trastevere (“Per avere, propri sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi sputi all’indirizzo di un A.A. che lo attingevano alla testa e sulla schiena, nonchè getti di acqua che lo colpivano sulla maglia. Sanzione così determinata in considerazione della recidiva specifica di cui al C.U. 110”).
