ECCELLENZA – Il Giudice sportivo sulla sedicesima giornata e Galatina-Bitonto
Il Giudice sportivo di Eccellenza ha respinto il reclamo avanzato dal Bitonto (partita col Galatina di domenica 11 dicembre) e ha confermato il risultato uscito dal campo di 1-1. Di seguito tutte i provvedimenti disciplinari relativi alla sedicesima giornata, prima del girone di ritorno.
CALCIATORI – Una giornata di squalifica per Difino (Mola), Gonzalez Mora (Otranto), Eleni (Avetrana), Negro (Galatina), Sene (Molfetta), Dibenedetto (Team Altamura), Di Silvestro (Novoli).
ALLENATORI – Squalifica sino al 19 gennaio per Castelletti (Mola).
DIRIGENTI – Inibizione sino al 22 gennaio per De Bari (Molfetta).
MASSAGGIATORI – Squalifica sino al 19 gennaio per Corcella (Barletta).
AMMENDE – 200 euro al Barletta e al Team Altamura.
Riguardo il ricorso del Bitonto che lamentava la lacerazione di una delle reti delle porte dello stadio di Galatina, chiedendo che la gara fosse ripetuta, il Giudice sportivo scrive che:
Nel corpo del ricorso la reclamante dichiara che la rete del pareggio del PRO ITALIA GALATINA – apparsa in un primo momento irregolare per la presenza di tale buco da cui sarebbe entrato il pallone – in realtà a fine gara era emersa nella sua regolarità attraverso l’analisi delle immagini televisive.
Pertanto chiedeva che si applicasse alla squadra ospitante il principio della responsabilità oggettiva, per cui tale buco – anche qualora presente – doveva avere inficiato la regolarità della gara, anche se la reclamante ha affermato confessoriamente che il medesimo non era stato foriero di alcuna irregolarità sostanziale.
Inviava proprie controdeduzioni l’ASD PRO ITALIA GALATINA in data 16/12/2016,chiedendo preliminarmente di dichiarare inammissibile il reclamo e, in via gradata, di rigettare il medesimo.
Osserva questo Giudice Sportivo che,in base all’art. 29, comma 6, lett. B) Codice di Giustizia Sportiva, il reclamo in ordine alla regolarità del campo di gioco deve essere preceduto da specifica riserva scritta presentata all’Arbitro dalla società prima dell’inizio della gara, ovvero da specifica riserva verbale – nel caso in cui l’irregolarità sia intervenuta durante la gara – formulata dal capitano della squadra interessata – che l’Arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara.
Di entrambe le ipotesi di riserva scritta/verbale non vi è traccia nel referto di gara trasmesso a questo Giudice Sportivo.
Pertanto
DELIBERA
1) di dichiarare inammissibile il reclamo ai sensi dell’art. 29, comma 6, lett. B) Codice di Giustizia Sportiva;
2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante;
3) di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 – 1.
